L’Agenzia delle Entrate con la seguente circolare N.19/E del 1 giugno del 2012 sancisce la possibilità di detrazione d’Imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico Imposte sui Redditi le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.
La Fattura che il fisioterapista rilascia può quindi essere detratta dalle imposte anche in assenza di prescrizione medica.
Per Ulteriori approfondimenti di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
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Direzione Centrale Normativa Roma, 1° Giugno 2012
CIRCOLARE N. 19/E
Oggetto: IRPEF – Risposte a quesiti
2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001
D. Alcune associazioni di operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 chiedono di rivedere l’orientamento espresso con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico Imposte sui Redditi, purché prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia rispetto alla prescrizione medica.
R. Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico Imposte sui Redditi, purché prescritte da un medico. Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico Imposte sui Redditi solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione. Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29 marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativo profilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico Imposte sui Redditi le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.